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Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

FAQ in materia di Anticorruzione. La sezione è stata aggiornata successivamente alla emanazione del PNA 2019-2021. FAQ aggiornate al 26 marzo 2021

Descrizione

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

FAQ in materia di Anticorruzione. La sezione è stata aggiornata successivamente alla emanazione del PNA 2019-2021. FAQ aggiornate al 26 marzo 2021

 

 

1. Nomina, criteri di scelta

La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza compete agli organi di indirizzo delle amministrazioni.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – organo competente alla nomina
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 4.

Per designare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è necessaria l’adozione di un apposito provvedimento dell’organo di indirizzo, conseguente alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT –provvedimento di nomina
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 4.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato tra i dirigenti.
Laddove possibile, è altamente consigliato attribuire l’incarico di RPCT in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati.
Negli enti locali, per specifica disposizione legislativa (art. 1, co. 7, l. 190/2012) il RPCT è individuato, di norma, nel Segretario o nel dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – nomina – dirigente– enti locali – segretario – dirigente apicale
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1

In strutture organizzative di ridotte dimensioni, in caso di carenza di posizioni dirigenziali, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – nomina – profilo non dirigenziale.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1

È opportuno selezionare il RPCT tra quei soggetti che abbiano adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, che siano dotati della necessaria autonomia valutativa e che non siano in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi.
In questa ottica, al fine di garantire l’autonomia valutativa del RPCT, è opportuno che la scelta non ricada su un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.
Va, altresì, evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione o ad uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio.
In ogni caso la scelta è rimessa all’autonoma determinazione degli organi di indirizzo di ogni ente o amministrazione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – nomina – sovrapposizione di ruoli con altre figure dirigenziali – inopportunità
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1.

Deve considerarsi un’assoluta eccezione l’attribuzione dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ad un soggetto esterno all’amministrazione cui è affidato un incarico dirigenziale ex art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, ferma restando la sicura preferenza per il personale dipendente dell’amministrazione che assicuri stabilità per lo svolgimento del ruolo di RPCT.
In caso di attribuzione dell’incarico ad un soggetto esterno, sussiste un preciso onere di congrua motivazione anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per svolgere il ruolo di RPCT.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – nomina – soggetto esterno con incarichi di natura dirigenziale – eccezionalità
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 19, co. 6, d.lgs. n. 165/2001 – PNA 2019, Parte IV, § 1

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), di norma, anche la funzione di Responsabile della trasparenza (RT). È possibile mantenere separate le due figure solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative (da motivare nei provvedimenti di nomina) tali da giustificare la distinta attribuzione dei due ruoli. Ad esempio, in organizzazioni particolarmente complesse ed estese sul territorio, e al solo fine di facilitare l’applicazione effettiva e sostanziale della disciplina sull’anticorruzione e sulla trasparenza.
È comunque necessario che le amministrazioni chiariscano espressamente le motivazioni di questa eventuale scelta nei provvedimenti di nomina del RPC e RT e garantiscano il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, anche attraverso un adeguato supporto organizzativo.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – Responsabile della prevenzione della corruzione – Responsabile della trasparenza – separazione ruolo RPC e RT – obiettive difficoltà organizzative
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, Premessa – delibera ANAC n. 1310/2016, Parte
Prima, § 2.

Ove possibile, la figura del RPD non deve coincidere con il RPCT. La sovrapposizione dei ruoli rischia di limitare l’effettivo svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce loro.
Eventuali eccezioni sono ammesse solo in enti di piccole dimensioni ove la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, l’attribuzione allo stesso soggetto dei due ruoli va motivata con specifica determinazione.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – Responsabile di Protezione dei Dati – sovrapposizione di ruoli -inopportunità.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 7.

È da escludere l’eventualità che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell’Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione. Ciò al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – nomina – incompatibilità – OIV – ODV – Nucleo di valutazione
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1.

Non è opportuno che il RPCT svolga anche funzioni di responsabile dell’Audit o di altra struttura che svolge controlli interni al fine di evitare sovrapposizioni di competenza. Salvo in casi particolari in cui il modello organizzativo sia fondato sulla ottimizzazione e non sulla sovrapposizione dei diversi sistemi di controllo come nelle Agenzie Fiscali.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – incompatibilità Audit
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 8. – Delibera 840/2019

Non sussiste una situazione di incompatibilità tra la funzione di RPCT e l’incarico di componente dell’ Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), specie nel caso in cui l’UPD dell’Amministrazione sia costituito come Organo Collegiale e salvo i casi in cui oggetto dell’azione disciplinare sia un’infrazione commessa dallo stesso RPCT.
Nel caso in cui l’UPD sia organo monocratico è preferibile, tuttavia, che le amministrazioni e gli enti evitino di attribuire allo stesso anche le funzioni di RPCT.
In ogni caso la scelta è rimessa all’autonoma determinazione degli organi di indirizzo.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari – compatibilità
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 8. – Delibera 700/2019

Dall’espletamento dell’incarico di RPCT non può, in nessun caso, derivare alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – impossibilità compenso aggiuntivo
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 6.

2. Requisiti soggettivi

È necessario che il RPCT sia selezionato tra quei soggetti che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo e non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – requisiti soggettivi – condotta integerrima
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 2.

Tra le cause ostative alla nomina e al mantenimento dell’incarico di RPCT rientrano tutti i casi di rinvio a giudizio e le condanne in primo grado per i reati presi in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f), nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione».

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – requisiti soggettivi – condotta integerrima – condanne penali
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 7, co. 1, lett. da a) ad f) d.lgs. n. 235/2012 – d.lgs. 39/2013 – PNA 2019 parte IV § 2.

Un soggetto condannato con sentenza definitiva per falso ideologico non può essere nominato RPCT.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – requisiti soggettivi – condotta integerrima – condanna – sentenza definitiva – falso ideologico
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019 parte IV § 2. – art. 479 e ss. c.p.

Il soggetto condannato per danno erariale da parte della Corte dei Conti per condotte dolose, con sentenza anche non definitiva, non può essere nominato RPCT.
La condanna per condotte dolose rileva anche per la permanenza in carica del RPCT.
Diversamente, le fattispecie di condanna per colpa grave si prestano a valutazioni diversificate, da effettuarsi di volta in volta e caso per caso. In tali ipotesi, spetta quindi all’amministrazione o all’ente valutare se la condotta tenuta incida sull’immagine di imparzialità dell’amministrazione e se il profilo della gravità della colpa possa dirsi integrato.
La scelta in merito alla gravità del pregiudizio determinato da sentenze di condanna del giudice contabile, sia che presentino o meno i caratteri della irrevocabilità/definitività, dovrà in ogni caso essere motivata dalle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta effettuata.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – requisiti soggettivi – condotta integerrima – condanne erariali
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019 parte IV § 2. – Delibera ANAC n. 650/2019

In caso di condanne in primo grado del giudice civile e del giudice del lavoro spetta alle amministrazioni valutare e motivare in sede di nomina o di revoca se tali condanne possano ostare alla nomina o permanenza in carica del RPCT.
Come parametro di riferimento può essere considerato quello dell’incidenza del tipo di condanna rispetto allo svolgimento della funzione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – requisiti soggettivi – condotta integerrima – condanne del giudice civile – condanne del giudice del lavoro
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019 parte IV § 2. – Delibera ANAC n. 215/2019 – Delibera ANAC n. 650/2019

In caso di pronunce di natura disciplinare spetta alle amministrazioni valutare di volta in volta se la condotta sanzionata disciplinarmente possa incidere sui requisiti di integrità del RPCT fornendo le opportune motivazioni in sede di nomina o di revoca. A titolo esemplificativo si può avere riguardo a parametri, quali la gravità dei fatti accertati e dei danni conseguiti, la condotta successiva dell’autore, l’avvenuto risarcimento totale o parziale dei danni arrecati alla P.A.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – requisiti soggettivi – condotta integerrima – nomina- procedimenti disciplinari
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019 parte IV § 2

3. RPCT negli enti locali

Negli enti locali, per specifica disposizione legislativa (art. 1, co. 7, l. 190/2012) il RPCT è individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione.
Considerate le modifiche normative previste dalla l. 124/2015, il d.lgs. 97/2016 ha espressamente contemplato la possibilità di affidare l’incarico anche a un dirigente apicale, salva una diversa e motivata determinazione dell’ente.
Per quanto riguarda le unioni di comuni, è prevista la possibilità di nominare un unico responsabile.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – individuazione – enti locali – segretario comunale – Unione di comuni
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1 – PNA 2016, Parte generale, sotto paragrafo 5.2).

Negli enti locali, l’art. 1, co. 7, l. n. 190 del 2012 non deve essere interpretato nel senso di implicare l’automatica assunzione dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte del segretario comunale, restando invece necessaria l’adozione di un apposito provvedimento, conseguente alla valutazione dell’amministrazione delle condizioni indicate dalla legge.
In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa, fermo restando che sussiste un obbligo di analitica motivazione per la nomina di dipendenti con qualifica non dirigenziale.
È da considerare come un’assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
Resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell’amministrazione che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – enti locali – segretario comunale – enti di piccole dimensioni – dipendente con posizione organizzativa – eccezione nomina dirigente esterno –
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1.

Il sindaco nomina il RPCT in quanto organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, abbia attribuito tale potere alla giunta o al consiglio.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – titolare del potere di nomina – comuni.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Approfondimento I “Piccoli comuni” di Parte Speciale PNA 2016 § 3.1.3.

Il segretario comunale, che riveste anche la qualifica di responsabile di un’area organizzativa con posizione apicale, può essere nominato RPCT se l’area organizzativa non corrisponde a settori tradizionalmente esposti al rischio corruzione (ad es., ufficio contratti e gestione del patrimonio), purché non sussistano in concreto cause di conflitto di interesse.
In ogni caso, occorre valutare attentamente le conseguenze e gli oneri che il cumulo di funzioni in capo al RPCT può comportare.
Negli enti di piccole dimensioni, al fine di evitare il cumulo di funzioni che possono creare situazioni di conflitto di interessi, può essere individuato quale RPCT un dipendente con posizione organizzativa.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – enti locali – segretario comunale – enti di piccole dimensioni – responsabile di area organizzativa
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1.

I poteri che possono essere esercitati in qualità di Segretario di un ente territoriale devono essere ben distinti da quelli che vengono esercitati come Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza.
Le funzioni esercitate rispondono a discipline di riferimento diverse costituite dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il Segretario Comunale e dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – enti locali – segretario comunale – RPCT – distinzione delle funzioni – poteri
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1. – delibera n. 840/2018.

È da escludere che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell’Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione, al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato. In qualità di componente del Nucleo di valutazione, egli sarebbe infatti tenuto ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, mentre in qualità di Responsabile anche per la trasparenza svolgerebbe stabilmente un’attività di controllo proprio sull’adempimento dei suddetti obblighi da parte dell’amministrazione, con conseguente responsabilità, ai sensi dell’art. 1, co, 12, l. 190/2012, in caso di omissione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – enti locali – OIV – ODV – NDV
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1 – PNA 2018, Parte speciale IV, “Semplificazioni per i piccoli comuni”, § 4 – Atto di segnalazione trasmesso al Governo e al Parlamento n. 1 del 24 gennaio 2018.

Le funzioni di RPCT nelle unioni di comuni sono attribuite dal Presidente della Giunta al segretario comunale dell’unione o di uno dei comuni aderenti o a un dirigente apicale, salvo espresse e motivate eccezioni, in coerenza con quanto previsto all’art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016.
In alternativa, laddove ricorrano valide ragioni, da indicare analiticamente nel provvedimento di nomina, l’incarico può essere assegnato ad altro funzionario dell’unione o dei comuni aderenti, identificato con figure dirigenziali, o titolari di posizione organizzativa.
In ogni caso non può trattarsi di un soggetto esterno all’amministrazione, cioè esterno a uno dei comuni facenti parte dell’unione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – titolare del potere di nomina – Unione di Comuni.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Approfondimento I “Piccoli comuni” di Parte Speciale PNA 2016 § 3.1.3.

Nelle Unioni di comuni, per specifica disposizione legislativa (art. 1, co. 7, l. 190/2012), può essere nominato un unico RPCT.
Le funzioni di RPCT dell’Unione sono svolte dal Segretario comunale dell’Unione o di uno dei comuni aderenti o a un dirigente apicale, salvo espresse e motivate eccezioni. Laddove ricorrano effettivamente valide ragioni, da indicare analiticamente nel provvedimento di nomina, l’incarico può essere conferito anche ad altro funzionario.
In tutti i casi, non può mai trattarsi di un soggetto esterno all’amministrazione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – Unione di comuni – nomina
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 –PNA 2019, Parte IV, § 1 – Approfondimento I “Piccoli comuni” di parte speciale, PNA 2016, § 3.1.2

I comuni che abbiano stipulato una convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL nominano ciascuno un proprio RPCT anche qualora, tramite la convenzione, decidano di aggregare la funzione di prevenzione della corruzione o quella di «organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo».
Il RPCT del Comune capofila può svolgere le funzioni di coordinamento.
Ove la convenzione preveda l’istituzione di un ufficio comune per l’esercizio delle funzioni aggregate, uno dei RPCT dei comuni convenzionati può svolgere le funzioni di coordinamento.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – nomina – Convenzione tra Comuni
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 30, d.lgs. 267/2000 – PNA 2019, Parte IV, § 1 – Approfondimento I “Piccoli comuni” di parte speciale, PNA 2016, § 3.1.2

Non è opportuno che un Segretario comunale, anche RPCT, sia responsabile delle funzioni di mediazione tributaria. Ciò in quanto il procedimento di deflazione del contenzioso in cui consiste l’istituto della mediazione tributaria afferisce ad aree considerate ad alto rischio corruttivo, quali “Affari legali e contenzioso” e “Gestione delle entrate e delle spese”.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – segretario comunale – mediazione tributaria – aree di rischio generale – affari legali e contenzioso
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012– art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, – art. 39, co. 9, d.lgs. 98/2011 s.m.i. – PNA 2019, Parte IV, § 1 – Delibera ANAC n. 186 del 26 febbraio 2020 – PNA 2018, Parte special I, “Agenzie Fiscali”, “Singole Agenzie”, § 1, lett. A).

4. Il RPCT in particolari amministrazioni

Nelle Università, laddove possibile, è altamente consigliabile mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l’incarico di RPCT.
L’incarico può essere affidato al direttore generale, figura scelta tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza, cui compete la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo.
Negli atenei di ridotte dimensioni, qualora la nomina del RPCT ricada su un dirigente che svolge ad interim più ruoli anche in aree potenzialmente esposte a rischio corruttivo o sul direttore generale unica figura apicale, è necessario garantire un bilanciamento delle funzioni e dei poteri per evitare, quanto più possibile, la concentrazione di poteri decisionali in una o poche figure. Se ciò non sia effettivamente praticabile, considerate le ridotte dimensioni, si ritiene opportuno prevedere adeguati controlli o ricorrere alla c.d. segregazione delle funzioni.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – Università – nomina
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Aggiornamento 2017 al PNA, Approfondimento III di Parte speciale, Parte III “Le istituzioni universitarie”, § 1.1 – Atto di indirizzo della Ministra Sen. Valeria Fedeli del 15.5.2018.

Nelle istituzioni AFAM il Direttore è l’unica figura dirigenziale i cui poteri e funzioni appaiono idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico di RPCT con autonomia ed effettività. In capo alla figura del Direttore ricade inoltre la responsabilità dell’esercizio della funzione disciplinare, espressamente prevista dal d.P.R. n. 132/2003, la quale è ritenuta dall’Autorità compatibile con il ruolo di RPCT, come si evince dalla delibera n. 700 del 23 luglio 2019.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – istituzioni AFAM – nomina – criteri di scelta
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 6, d.P.R. n. 132/2003 PNA 2019, Parte IV, § 1, nota 36 – delibera n. 700 del 23 luglio 2019 – PNA 2016, Approfondimento IV, § 2.

Data la peculiarità organizzativa degli Istituti, considerato che il Direttore è anche titolare del potere disciplinare, si ritiene che le indicazioni date dall’Autorità, valide in via generale, in merito alla opportuna distinzione fra le figure del RPCT e del responsabile UPD, non siano applicabili alle istituzioni AFAM.
La delibera n. 700 del 23 luglio 2019 ha precisato che il ruolo di RPCT è compatibile con la qualifica di componente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), specialmente quando il detto ufficio ha composizione collegiale, e fatte salve le ipotesi di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del soggetto che ricopre l’incarico di RPCT.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – istituzioni AFAM – RPCT e UPD
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 6, d.P.R. n. 132/2003 PNA 2019, Parte IV, § 1, nota 36 – delibera n. 700 del 23 luglio 2019 – PNA 2016, Approfondimento IV, § 2.

L’incarico di RPCT può essere attribuito al comandante della polizia locale con le necessarie cautele, specie nel caso in cui al comandante della polizia sia già assegnata la titolarità di altri uffici con funzioni di gestione e amministrazione attiva ai sensi del co. 221, della legge 208/2015 («Legge di stabilità 2016»). Sarà cura di ogni singolo ente svolgere, in tali casi, un’attenta valutazione e motivare adeguatamente una simile scelta, al fine di evitare la presenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi tra le diverse attività svolte.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – comandante polizia locale
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1 – art. 1, co. 221, legge 208/2015 («Legge di stabilità 2016») -. – delibera ANAC n. 333/2019

Non è opportuno attribuire il ruolo di RPCT agli avvocati iscritti all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Ciò al fine di non compromettere l’indipendenza e l’autonomia connaturate all’esercizio delle funzioni di consulenza legale, di rappresentanza e assistenza in giudizio dell’ente richiamate dal citato art. 23 e di evitare un possibile vulnus al corretto svolgimento dei compiti dell’avvocato degli enti iscritti all’albo speciale di cui alla legge 247/2012.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – avvocato iscritto all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – PNA 2019, Parte IV, § 1 – delibera ANAC n. 841/ 2018

Negli ordini e collegi professionali l’organo di indirizzo politico individua, di norma, il RPCT tra i dirigenti amministrativi in servizio.
Nelle sole ipotesi di strutture organizzative di ridotte dimensioni il RPCT potrà essere individuato anche in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.
In via residuale e con atto motivato, potrà essere nominato RPCT un consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali, escludendo le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – nomina – ordini e collegi professionali
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Approfondimento III del PNA 2016, § 1.1 – PNA 2019, Parte IV, § 1.

Nelle istituzioni scolastiche le funzioni di RPCT sono attribuite al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, al Coordinatore regionale.
Al fine di agevolare lo svolgimento di tali funzioni, i dirigenti di ambito territoriale, che dispongono della effettiva conoscenza della realtà scolastica a livello provinciale, operano quali referenti del RPCT.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – istituzioni scolastiche – Direttore Ufficio scolastico regionale – Coordinatore regionale
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Approfondimento IV “Istituzioni scolastiche” del PNA 2016, § 1. e Delibera ANAC n. 430/2016

Ai dirigenti scolastici spetta l’attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT, in quanto tali misure attengono a interventi di tipo organizzativo e di gestione delle ordinarie attività amministrative. Inoltre, curano la elaborazione e la pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche in cui prestano servizio, assicurando la prossimità della trasparenza rispetto alla comunità scolastica di riferimento.
In particolare i referenti del RPCT, ovvero i dirigenti di ambito territoriale, verificano e sollecitano l’attuazione degli indirizzi da questi formulati nel Piano, mentre i dirigenti delle singole istituzioni scolastiche sono i soggetti cui compete l’attuazione delle misure individuate nel Piano.
Le misure, infatti, si sostanziano in interventi di tipo organizzativo e di gestione delle ordinarie attività amministrative da attuare laddove il rischio corruttivo è più elevato. Esse, pertanto, rientrano a pieno titolo tra le attività che competono ai dirigenti scolastici.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – istituzioni scolastiche – dirigenti scolastici
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Approfondimento IV “Istituzioni scolastiche” del PNA 2016, § 1. e Delibera ANAC n. 430/2016

Nell’organizzazione del MIBACT, il RPCT può essere individuato nella persona del Segretario generale. Il RPCT è coadiuvato dai “Referenti per l’anticorruzione” individuati nei Direttori generali centrali e nei Segretari regionali
Il Ministero può affidare agli stessi Segretari regionali e ai direttori dei musei di cui all’art. 30, co. 3, del d.p.c.m. 171/2014 il ruolo di RPCT a livello territoriale.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – MIBACT – referenti – strutture periferiche
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 –art. 30, co. 3, del d.p.c.m. 171/2014 – Approfondimento V “Tutela e valorizzazione dei beni culturali” del PNA 2016, § 1.

Considerato che nelle Autorità di sistema portuale il Segretario generale riveste anche ruoli gestionali significativi, al fine di evitare il cumulo delle funzioni in capo allo stesso soggetto, si ritiene preferibile che l’incarico sia attribuito ad un dirigente di ruolo in servizio, salvo ipotesi residuali, e comunque in tal caso prevedendo specifiche responsabilità connesse al ruolo di RPCT, attraverso l’introduzione di apposite disposizioni nel Codice etico, da applicare ai componenti dell’organo di indirizzo politico ed allo stesso Segretario generale.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – Autorità di sistema portuale – criteri di scelta
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2016 § 5.2. – Approfondimento I “Autorità di sistema portuale” di Parte Speciale all’Aggiornamento 2017 al PNA, § 2.2 – PNA 2019, Parte IV, Premessa e § 4.

La nomina del RPCT nelle Autorità di Sistema portuale spetta al Presidente quale organo di indirizzo. Egli assicura al RPCT poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, disponendo all’uopo le modifiche della struttura organizzativa occorrenti, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’art. 1 co. 7 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – Autorità di sistema portuale – nomina
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2016 § 5.2. – Approfondimento I “Autorità di sistema portuale” di Parte Speciale all’Aggiornamento 2017 al PNA, § 2.2 – PNA 2019, Parte IV, Premessa e § 4.

Le gestioni commissariali, presentano una vasta eterogeneità e pertanto è difficile definire, per tutte e aprioristicamente, il soggetto chiamato a svolgere i compiti di RPCT. Si pensi ad esempio a quelle istituite dal Governo con decreto del Presidente della Repubblica al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio (art. 11, l. n. 400/1988); nonché a quelle istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per interventi programmati nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale (art. 20, d.l. n. 185/2008), nonché a quelle istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla realizzazione di opere e lavori (art. 13, d.l. n. 67/1997 convertito con l. 135/1997).
L’Autorità ha quindi valutato che il RPCT della gestione commissariale possa essere lo stesso soggetto che ricopre il ruolo di RPCT presso l’Amministrazione competente per la nomina o a cui afferiscono le principali attribuzioni di indirizzo e vigilanza delle gestioni commissariali (Amministrazione di riferimento). In alternativa, può essere nominato RPCT della gestione commissariale lo stesso Commissario straordinario.
La scelta, pur rimessa all’autonomia e alla responsabilità dell’Amministrazione di riferimento, deve comunque tener conto della necessità di garantire l’effettività delle funzioni svolte per la prevenzione della corruzione e delle specificità della singola gestione commissariale, valutando l’oggetto dell’incarico del Commissario straordinario, l’entità delle risorse umane e finanziarie ed i poteri organizzatori conferiti.
Resta fermo che per le gestioni commissariali che prevedono la sostituzione dei Commissari straordinari agli organi delle amministrazioni e degli enti pubblici centrali, regionali o locali, così per i commissari delegati per la Protezione civile (art. 5, commi 4 e 4-bis, l. 225/1992), valgono le regole generali sugli organi delle amministrazioni e degli enti pubblici, quelle sugli enti locali e territoriali nonché le disposizioni previste dalla normativa anticorruzione (art. 42, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013).

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – Gestioni commissariali
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Aggiornamento 2017 al PNA, Parte speciale II “La gestione dei commissari straordinari nominati dal governo”, § 2

Mentre, in generale, la scelta volta ad attribuire l’incarico di RPCT al responsabile dell’Audit o di altra struttura che svolge controlli interni è da considerarsi non opportuna, al fine di evitare sovrapposizioni di competenza, nel caso delle Agenzie Fiscali tale scelta è valutata positivamente. Ciò in quanto il modello organizzativo delle Agenzie fiscali è fondato sulla ottimizzazione e non sulla sovrapposizione dei diversi sistemi di controllo anche al fine di contenere fenomeni di maladministration. Sicché i poteri attribuiti al RPCT sono (nel caso delle agenzie fiscali) complementari rispetto a quelli ordinari posti in capo agli organi di controllo interni o esterni all’amministrazione.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – Agenzie Fiscali –responsabile Audit – organo di controllo interno
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Aggiornamento 2018 al PNA, Parte speciale I “Agenzie Fiscali”, § 2.4.

5. Società e Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni

Nelle società in controllo pubblico il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato dall’organo di indirizzo della società, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – nomina – società in controllo
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte V, § 1. – Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.2.

Nelle società in controllo pubblico le funzioni di RPCT sono affidate a uno dei dirigenti in servizio della società. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale, che comunque garantisca idonea conoscenza della materia dell’organizzazione e della prevenzione della corruzione.
Solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – nomina – società in controllo
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte V, § 1. – Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.2.

Nei casi di società di ridotte dimensioni appartenenti ad un gruppo societario, in particolare quelle che svolgono attività strumentali, la capogruppo può predisporre un’unica programmazione delle misure ex lege n. 190/2012. In tal caso, il RPCT della capogruppo è responsabile dell’attuazione delle misure anche all’interno delle società di ridotte dimensioni appartenenti al gruppo societario. Resta fermo che ogni società del gruppo nomina comunque almeno un referente del RPCT della capogruppo.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – nomina – gruppo societario
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – d.lgs. 231/2001 – PNA 2019, Parte V, § 1. – Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.5. e 3.2.2.

Nelle associazioni, fondazioni e negli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013, come nelle società in controllo pubblico, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato dall’organo di indirizzo, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – nomina – associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato – società in controllo pubblico
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte V, § 1. – Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.2.

Nelle associazioni, fondazioni e negli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 le funzioni di RPCT sono affidate a uno dei dirigenti in servizio. Nelle sole ipotesi in cui l’ente sia privo di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale.
Le amministrazioni controllanti inseriscono all’interno dei propri piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza le misure organizzative utili ai fini della vigilanza sulla effettiva nomina da parte degli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis co. 3 d.lgs. 33/2013 del RPCT.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – nomina – enti di diritto privato in controllo pubblico – criteri di scelta.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – d.lgs. 231/2001 – PNA 2019, Parte V, § 1. – Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.5. e 3.2.2.

Le società a partecipazione pubblica non di controllo non sono tenute a nominare il RPCT. Esse, tuttavia, possono scegliere di nominare tale figura nell’esercizio dei propri poteri di autonomia, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite da ANAC.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – nomina – società partecipate – non obbligatorietà
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte V, § 1.2. – Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.3.2.

6. Tutela del PRCT: revoca e misure ritorsive

L’incarico di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere revocato in caso di inadempimento dei compiti connessi a tale ruolo e per giusta causa da motivare nel provvedimento di revoca, o al venir meno dei necessari requisiti soggettivi del soggetto incaricato.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza– revoca
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012- e art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 – Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 recante “Regolamento ANAC sulla richiesta di riesame della revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”

La revoca dell’incarico di RPCT compete agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui spetta anche la scelta del soggetto cui attribuire l’incarico.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza revoca – competenza
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 e art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 e Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

Tra i presidi di garanzia dell’autonomia e indipendenza del RPCT il legislatore ha introdotto la previsione di doveri di segnalazione all’ANAC dei provvedimenti di revoca del RPCT da parte dell’amministrazione o ente che ha adottato il provvedimento di revoca. Ha inoltre attribuito all’ANAC, nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, il potere di richiedere il riesame della decisione.
Negli enti locali, nel caso di coincidenza del RPCT con il Segretario comunale si applica la disciplina di cui all’art. 1, co. 82, della l. 190/2012 che dispone la comunicazione all’ANAC del provvedimento di revoca, che si esprime entro trenta giorni.
In caso di revoca del contratto di lavoro del dirigente nominato RPCT, si applica la disciplina di cui all’art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all’ANAC del provvedimento di revoca, che si esprime entro trenta giorni.
L’Autorità ha, inoltre, valutato che la revoca dell’incarico di RPCT deve ritenersi inclusa tra le “misure discriminatorie, dirette o indirette” di cui all’art. 1, co. 7, della l. 190/2012.
Pertanto, in caso di revoca dell’incarico di RPCT, indipendentemente dalla qualifica da questi posseduta nell’Amministrazione, per motivi collegati allo svolgimento dell’attività di prevenzione della corruzione da questo svolta, si applica l’art. 1, co. 7 della l. 190/2012.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza–revoca – disciplina applicabile.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 – art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 – PNA 2019, Parte IV, § 5 – Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere immediatamente ad ANAC i provvedimenti di revoca. In particolare, si devono trasmettere i provvedimenti di revoca dell’incarico di Segretario negli Enti locali, laddove il Segretario sia anche RPCT (art. 1, co. 82, l. 190/2012); i provvedimenti di revoca dell’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni RPCT (art. 15, co. 3, d.lgs. n. 39/2013) e i provvedimenti di revoca dell’incarico di RPCT indipendentemente dalla qualifica che il RPCT riveste nell’Amministrazione (art. 1, co. 7, l. 190/2012). Al fine di consentire ad ANAC una valutazione del singolo caso il più completa possibile nel rispetto del termine di trenta giorni, è essenziale che l’Amministrazione trasmetta insieme al provvedimento di revoca tutti gli elementi ritenuti utili per un compiuto esame da parte dell’Autorità.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –revoca – obblighi delle Amministrazioni.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 – art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 – Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

Nel caso degli Enti locali la legge stabilisce che la comunicazione del provvedimento di revoca dell’incarico di Segretario che è anche RPCT spetta ai Prefetti. (art. 1, co. 82, l. 190/2012).
Nel caso delle altre Amministrazioni la legge non individua il soggetto tenuto a fare la comunicazione Pertanto tale soggetto può essere discrezionalmente individuato dall’Amministrazione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza revoca – comunicazione – enti locali
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 – art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 – Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

La comunicazione del provvedimento di revoca ad ANAC deve essere quanto più tempestiva possibile al fine di consentire all’Autorità, ove ne ricorrano i presupposti, di formulare la richiesta di riesame entro trenta giorni dalla comunicazione, come previsto dalla legge.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –intervento ANAC – termini.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 – art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 – Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

L’ANAC, ove non riceva i provvedimenti di revoca da parte dei Prefetti e delle amministrazioni interessate, considera anche le comunicazioni sulla revoca effettuate da parte del soggetto interessato dalla revoca stessa. In tali casi, richiede all’Amministrazione interessata la comunicazione dei provvedimenti di revoca e la relativa documentazione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –revoca – comunicazione da parte del soggetto revocato.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 – art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 – Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 recante “Regolamento ANAC sulla richiesta di riesame della revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”

La legge affida ad ANAC il compito di esaminare il provvedimento di revoca al fine di valutare la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Ove emerga tale circostanza, ANAC ha il potere di chiedere all’amministrazione il riesame del provvedimento di revoca.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –compiti e poteri di ANAC
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 – art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 – Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

L’Autorità può richiedere il riesame del provvedimento di revoca, ove ricorrano i presupposti, entro il termine di trenta giorni che decorrono dal momento in cui riceve la comunicazione del provvedimento e la documentazione allegata.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –– revoca – intervento ANAC termini.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 – art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 – Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

Il procedimento di riesame del provvedimento di revoca da parte di ANAC, teso ad accertare se vi sia correlazione tra la revoca e l’attività svolta dal RPCT nell’esercizio delle sue funzioni, non prevede di instaurare un contraddittorio tra le parti.
Il termine di trenta giorni previsto per legge per la pronuncia dell’Autorità non lo consente. É quindi necessario che al provvedimento di revoca sia allegata la necessaria documentazione per consentire l’esame da parte di ANAC.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –intervento ANAC – Contraddittorio tra le parti.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 – art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 – Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati provvedono, su impulso dell’Autorità, al riesame del provvedimento di revoca.
A conclusione del riesame possono o sospendere il provvedimento, o decidere di confermare la revoca. In tale ultimo caso, al fine di assicurare una compiuta analisi dei rilievi dell’Autorità, la motivazione del provvedimento di conferma della revoca deve riscontrare gli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall’ANAC.
In ogni caso il provvedimento di riesame deve essere trasmesso all’Autorità, che ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra le misure adottate dall’Amministrazione e l’attività del RPCT.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –richiesta di riesame di ANAC – sospensione revoca – conferma revoca
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 – art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 – Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

Le amministrazioni non possono nominare un nuovo RPCT fino alla completa conclusione del procedimento di riesame del provvedimento di revoca da parte dell’Autorità. In tale periodo l’efficacia della revoca rimane sospesa.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –riesame ANAC – sospensione efficacia revoca
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 – art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 – Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 recante “Regolamento ANAC sulla richiesta di riesame della revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”

La legge non attribuisce all’Autorità il potere di sospendere l’efficacia della revoca. Pertanto ANAC, ricevuto dall’Amministrazione il provvedimento di riesame, ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra revoca e l’attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione della corruzione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – revoca responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –- art. 1, co. 7 della l. 190/2012 –- conferma revoca – presa atto di ANAC
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 e art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 e Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

Gli interessati possono segnalare tempestivamente all’Autorità, le misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT, anche diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle funzioni di prevenzione della corruzione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –-misure discriminatorie e ritorsive – segnalazione ad Anac
Fonte: art. 1, co. 7 della l. 190/2012 Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

Per misure discriminatorie dirette e indirette devono intendersi misure ritorsive quali demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – contenuto della misura discriminatoria e ritorsiva
Fonte: art. 1, co. 7 della l. 190/e Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

L’intervento dell’Autorità sulle misure discriminatorie, dirette o indirette adottate nei confronti del RPCT, si sostanzia in una istruttoria tesa ad accertare la presunta correlazione tra le misure adottate dall’Amministrazione e le attività svolte dal RPCT.
In caso l’accertamento dia esito favorevole l’Autorità richiede all’Amministrazione di riesaminare gli atti relativi alle misure adottate e di comunicare gli esiti di tale riesame all’Autorità.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –- misure discriminatorie e ritorsive – intervento di ANAC
Fonte: art. 1, co. 7 della l. 190/2012 – Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

La legge non prevede precisi termini (art. 1, co. 7, l. 190/2012) per l’intervento dell’Autorità sulle misure discriminatoria diverse dalla revoca.
L’Autorità ha, quindi, valutato che il proprio intervento debba essere svolto nel rispetto dei termini previsti dal “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione” del 29 marzo 2017, pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità, e a seguito dell’esercizio dei poteri istruttori attribuiti dall’art. 1, comma 2, lett. f), della legge 190/2012.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – misure discriminatorie e ritorsive – intervento ANAC – termini
Fonte: art. 1, co. 7 e co., lett. f), della l. 190/2012 -Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 – “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione” del 29 marzo 2017.

Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati provvedono, su impulso dell’Autorità, al riesame degli atti contenenti misure discriminatorie dirette e indirette adottate nei confronti del RPCT.
A conclusione del riesame possono annullare le misure o anche decidere di confermarle. In tale ultimo caso, al fine di assicurare una compiuta analisi dei rilievi dell’Autorità, la motivazione del provvedimento deve riscontrare gli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall’Autorità.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – revoca responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza–- uniformità all’intervento di ANAC – possibilità
Fonte: art. 1, co. 7 della l. 190/2012 – Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

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